SANZIONI IN CASO DI MANCATA APPLICAZIONE DELLA LEGGE |
In caso di mancata erogazione della formazione, imputabile al solo datore di lavoro e che impedisca all'apprendista il raggiungimento della qualifica, il datore (Dlgs 276/2003, art. 53):
- deve versare all'Inps, a titolo di sanzione , la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorato del 100%
- non può continuare il rapporto di apprendistato con lo stesso soggetto e per l'acquisizione della medesima qualifica o qualificazione professionale
L'inadempimento del datore di lavoro è valutato sulla base del percorso di formazione previsto nel piano formativo, in ogni caso si configura in presenza di uno dei seguenti elementi:
- quantità di formazione, anche periodica, inferiore a quella stabilita nel piano formativo o dalla regolamentazione regionale
- mancanza di un tutor aziendale con competenze adeguate
- mancanza di ogni altro elemento che provi una grave inadempienza del datore di lavoro nell'obbligo di erogare formazione